L’utente che, per usi diversi dal domestico, vuole utilizzare le acque sotterranee deve richiedere alla pubblica amministrazione il rilascio di una concessione, nelle modalità definite dalla normativa.
CHE COSA VUOL DIRE?
Vuol dire che l’acqua fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato e che se si vuole utilizzare CHIUNQUE deve richiedere la concessione.
La concessione è lo strumento amministrativo che consente a chi l’ha richiesta di poter utilizzare l’acqua nei tempi e nei modi indicati nella concessioni.
Il quadro normativo di riferimento è complesso, ma l’elemento fondamentale è il Regio Decreto che risale all’11 dicembre 1993 : ” Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici“, il cui impianto è il migliore che si conosca tanto che ha subito pochissime variazioni nel corso dei decenni. Stabilisce come base che tutti le acque sono pubbliche, concetto ampliato poi dalla cosiddetta Legge Galli ( L.36/1994), poi inserita nel D.lgs. 152/2006.
Pertanto chi vuole utilizzare l’acqua prima di tutto, deve fare una serie di verifiche preliminari tra cui:
- non deve essere all’interno della fascia di rispetto di un pozzo ad uso potabile inserito in un pubblico acquedotto ( art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.);
- deve ottemperare alle indicazioni della normativa locale e dei vari piani vigenti;
- Qualora la perforazione si spinga oltre i 30 metri dal piano campagna, il titolare dell’autorizzazione (in solido con l’impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all’osservanza della Legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile nel sito internet dell’ISPRA-Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati n. 48 – 00144 Roma, il mittente è tenuto a comunicare le informazioni mediante la compilazione dei “Moduli legge 464-84” (scaricabili nella pagina “Istruzioni per l’invio”).Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni relative a:
- scavi;
- rilievi geofisici (prospezioni sismiche, geoelettriche, magnetometriche, gravimetriche, ecc.);
- scavi in galleria con sviluppo orizzontale maggiore a 200 metri di lunghezza
è sufficiente comunicare preventivamente l’inizio delle indagini (con allegato uno stralcio cartografico base I.G.M. in scala 1:25.000 con indicazione dell’area di intervento) e successivamente “una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti”.
Indi deve presentare un’istanza alla pubblica amministrazione che , con il D.Lgs. 112/1998: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59″, come competenza è passata dallo Stato alle Regioni. Ognuna di queste poi ha stabilito le modalità o gli eventuali trasferimenti di funzioni o deleghe agli Enti locali.
PAGAMENTI
La concessione di derivazione d’acqua è soggetta al pagamento di un canone annuo, che varia a seconda dell’uso o e della quantità media annua di acqua concessa.
Gli usi principali sono definiti sempre dal Regio Decreto e sono: potabile, irriguo, industriale, igienico-sanitario; l’uso potabile delle acque è prioritario rispetto a tutti gli altri usi, mentre l’uso irriguo è prioritario rispetto ai rimanenti usi.
Infine esiste una ulteriore suddivisione tra piccole e grandi derivazioni, come stabilito nel R.D. 1775/33, sintetizzata nella tabella sottostante:
Uso | Piccole derivazioni | Grandi derivazioni |
Idroelettrico (forza motrice) | inferiore a 3000 kW di potenza nominale media annua | superiore a 3000 kW di potenza nominale media annua |
Irriguo | inferiore a 1000 l/sec di portata o che irriga una superficie < 500 ha | superiore a 1000 l/s di portata o che irriga una superficie > 500 ha |
Tutti gli altri usi | inferiore a 100 l/sec di portata media | superiore a 100 l/sec di portata media |
Questa suddivisione tra grandi e piccole derivazioni è importante per definire quale è l’autorità concedente. In molte regioni le concessioni per piccole derivazioni sono in capo agli enti locali come le province, mentre per le grandi sono in capo agli uffici regionali.
Le concessioni di derivazione d’acqua sotterranea e la Valutazione di Impatto Ambientale.
La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa di supporto all’Ente che prende decisioni, finalizzato a individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali prodotti dell’attuazione di un determinato progetto.
Le legge di riferimento è il D.Lgs. 152/2006, che negli anni è stato più volte modificato nella parte riguardante la VIA; sul sito dell’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale è possibile informarsi sull’evoluzione della normativa e gli aggiornamenti nazionali.
COSA FARE PER LA CONCESSIONE?
Le Regioni hanno la gestione della risorsa idrica in base al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: ““Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59“. Le Regioni poi hanno, nel tempo, delegato alcune funzioni alle Province. Dopo, però, la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” alcune funzioni, a discrezione di ogni singola regione, sono state diversamente ripartite. Per saperne di più vai al dettaglio suddiviso per Regione:
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia-Romagna
- Friuli-Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino-Alto Adige
- Umbria
- Valle d’Aosta
- Veneto
COLLABORAZIONI
A parte l’aspetto amministrativo della concessione, ci sono una serie di aspetti tecnici da considerare che incidono sulle scelte che vengono fatte dai richiedenti.
Per tale motivo per venire incontro alle richieste, ho voluto aprire una collaborazione con alcuni studi operanti in Italia che hanno attivato una serie di siti di informazione e supporto all’utente molto utili per chi cerca notizie certe ed attendibili.